(massima n. 1)
Nel caso in cui la citazione venga notificata nel periodo di sospensione dei termini processuali, disposta dalla L. n. 742 del 1969, ed in conseguenza il termine di comparizione ex art. 164 bis c.p.c., decorrente dalla fine del periodo di sospensione, vada a scadere oltre l'udienza di comparizione fissata nella citazione medesima, la citazione č nulla per insufficienza del termine anzidetto. Siffatta nullitā, non rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, né, perdurando la contumacia dello stesso, dal giudice di appello, rende nulle entrambe le sentenze e, integrando una ipotesi di non proseguibilitā del processo, comporta la cassazione senza rinvio della sentenze medesime.