(massima n. 1)
Poiché la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche ai termini di comparizione, deve ritenersi affetto da nullità l'atto di citazione — anche se di impugnazione — che assegni al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulti inferiore a quello minimo prescritto, tale nullità — dove non sanata con la costituzione del convenuto (ovvero di tutti i convenuti nei cui confronti sia stata proposta una domanda inscindibile) — si trasmette alla successiva sentenza.