(massima n. 1)
Il potere di abbreviazione fino alla metā dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c., č riferibile anche alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo (ad eccezione delle controversie in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro), nonostante per queste sia giā prevista l'astratta ed autonoma riduzione legislativa di cui all'art. 645 c.p.c. Infatti, la contemporanea applicabilitā dell'art. 645, comma 2, e dell'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. č resa possibile dalla diversitā di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrattamente riconnessa alla peculiaritā della fattispecie processuale di opposizione alla ingiunzione, in cui entrambe le parti hanno giā avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi č pių ragione di differire l'istruzione della causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiaritā del caso e da valutarsi di volta in volta dal giudice.