(massima n. 1)
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, opera anche con riguardo ai termini minimi di comparizione, previsti dall'art. 163 bis c.p.c. a pena di nullitą dell'atto introduttivo del giudizio (in primo grado od in appello), con la conseguenza che il rispetto o meno di detti termini va riscontrato detraendo i giorni compresi fra il primo agosto ed il 15 settembre e sommando quelli che restano fra la data di notificazione dell'atto e quella fissata nell'atto stesso per l'udienza di comparizione, mentre rimane irrilevante, a tal fine, che l'udienza medesima sia stata rinviata d'ufficio.