(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, in calce alla citazione introduttiva, disponga l'abbreviazione dei termini di comparizione, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 163 bis c.p.c., non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l'operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742.