(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito.