(massima n. 1)
Il principio in base al quale i motivi di nullitą della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dą luogo ad inesistenza - comporta che la nullitą derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 c.p.c.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato.