(massima n. 1)
I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. sono fissati in relazione non ai possibili luoghi della notificazione bensģ al luogo in cui la notificazione stessa sia realmente e validamente eseguita. Pertanto, nel caso in cui la notificazione della citazione ad una societą, con sede fuori del circondario del tribunale in cui si trovava il giudice adito, sia stata eseguita, a norma degli artt. 145, terzo comma, e 138 c.p.c., a mani del rappresentante della societą in luogo compreso nel detto circondario, il termine a comparire va osservato con riguardo a tale luogo, senza che possa rilevare la diversa sede della societą.