L'articolo, nella prima parte, è identico all’art. #908#, prima parte, del vecchio codice del 1865. La disposizione è logicamente connessa al potere di vigilanza, che spetta all’esecutore, abbia o no l’amministrazione ed il possesso della massa ereditaria. La norma, peraltro, impone l’obbligo di far apporre i sigilli soltanto nel caso in cui la qualità delle persone chiamate all’eredità esiga una particolare protezione. Ciò non toglie che, da un lato, l’esecutore, sempre in base ai suoi poteri di vigilanza affinché la volontà del testatore sia esattamente attuata, possa richiedere facoltativamente l’apposizione dei sigilli anche quando non si verifichino le ipotesi previste dalla legge; e che, dall'altro, non sia tenuto all’obbligo, quando il provvedimento relativo sia stato già chiesto ed attuato da altri interessati.
Quanto al secondo comma, è da notare che, sia nel progetto della Commissione reale che in quello definitivo del Guardasigilli, quanto alla redazione dell'inventario, non si leggeva la frase “in tal caso”: questa è stata inserita nell’art. 705 del codice attuale, in seguito a proposta della Commissione delle Assemblee legislative. Data la formulazione definitiva, è, perciò, indubitabile che l’obbligo dell’inventario sia limitato al caso preveduto dal primo comma, quando, cioè, tra gli eredi vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Sotto la vigenza del 1865, invece, mancando un’espressa limitazione, la disposizione dell’art. #908#, comma 2, era stata intesa nel senso che l’esecutore dovesse compilare l’inventario in tutti i casi, vi fossero o no, tra i chiamati, persone incapaci. Su questo punto, quindi, il codice in vigore ha introdotto un'innovazione rispetto a quello precedente, ma di questa innovazione non se ne conoscono le ragioni, non essendosene fatto cenno né dalla Commissione delle Assemblee legislative, né nella relazione al Re Imperatore.
Resta da aggiungere, coerentemente a quanto si è rilevato commentando la prima parte dell’articolo, che l’esecutore è sempre in facoltà di far compilare l'inventario, anche fuori dell’obbligo di legge, e che, se la redazione dell’inventario è stata già chiesta ad istanza di altri interessati, l’esecutore non è tenuto a farne compilare un altro per suo conto, salvo il diritto di assistere alla redazione del primo. Così pure, l’esecutore non è tenuto a ripeterlo se l'inventario è stato già compilato, salvo il diritto alle eventuali rettifiche ed aggiunte.
In relazione al vecchio codice del 1865, mentre generalmente si ammetteva che il testatore non potesse esonerare l’esecutore dall’obbligo di far apporre i sigilli, dati i particolari interessi da tutelare, si discuteva invece se potesse dispensarlo dall’obbligo di far compilare l’inventario. L’opinione prevalente era negativa, e sembra che questa soluzione, a maggior ragione, debba seguirsi anche rispetto al nuovo codice, perché, dipendendo la compilazione obbligatoria dell'inventario dalla presenza, fra gli eredi, di persone fisiche incapaci o di persone giuridiche, essa è una particolare garanzia che, nel sistema, è diretta, di regola, a meglio tutelare gli interessi delle persone anzidette.