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Articolo 705 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Apposizione di sigilli e inventario

Dispositivo dell'art. 705 Codice Civile

(1)L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752 ss. c.c.] quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori [2 c.c.], assenti [48 ss. c.c.], interdetti(2) [414 c.c.] o persone giuridiche [11 c.c.](3).

Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati [769 ss. c.p.c.].

Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati(4).

Note

(1) Stante la funzione dell'apposizione dei sigilli e della redazione dell'inventario, nessun effetto avrebbe la disposizione mediante la quale il testatore preveda la dispensa per l'esecutore da tali incombenti
(2) Ci si riferisce alla sola interdizione giudiziale e non anche a quella legale, che consiste in una sanzione accessoria all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni (v. art. 32 del c.p.).
(3) La disposizione si applica anche agli inabilitati (v. art. 415 del c.c.), agli scomparsi e più in generale in presenza di persone momentaneamente lontane dal luogo in cui si è aperta la successione.
(4) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1 della L. 4 luglio 2024, n. 104.

Ratio Legis

Mediante l'inventario si evita la dispersione o la sottrazione di beni ereditari, facilitando il controllo degli interessati sul rendiconto (v. art. 709 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 705 Codice Civile

L'articolo, nella prima parte, è identico all’art. #908#, prima parte, del vecchio codice del 1865. La disposizione è logicamente connessa al potere di vigilanza, che spetta all’esecutore, abbia o no l’amministrazione ed il possesso della massa ereditaria. La norma, peraltro, impone l’obbligo di far apporre i sigilli soltanto nel caso in cui la qualità delle persone chiamate all’eredità esiga una particolare protezione. Ciò non toglie che, da un lato, l’esecutore, sempre in base ai suoi poteri di vigilanza affinché la volontà del testatore sia esattamente attuata, possa richiedere facoltativamente l’apposizione dei sigilli anche quando non si verifichino le ipotesi previste dalla legge; e che, dall'altro, non sia tenuto all’obbligo, quando il provvedimento relativo sia stato già chiesto ed attuato da altri interessati.
Quanto al secondo comma, è da notare che, sia nel progetto della Commissione reale che in quello definitivo del Guardasigilli, quanto alla redazione dell'inventario, non si leggeva la frase “in tal caso”: questa è stata inserita nell’art. 705 del codice attuale, in seguito a proposta della Commissione delle Assemblee legislative. Data la formulazione definitiva, è, perciò, indubitabile che l’obbligo dell’inventario sia limitato al caso preveduto dal primo comma, quando, cioè, tra gli eredi vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Sotto la vigenza del 1865, invece, mancando un’espressa limitazione, la disposizione dell’art. #908#, comma 2, era stata intesa nel senso che l’esecutore dovesse compilare l’inventario in tutti i casi, vi fossero o no, tra i chiamati, persone incapaci. Su questo punto, quindi, il codice in vigore ha introdotto un'innovazione rispetto a quello precedente, ma di questa innovazione non se ne conoscono le ragioni, non essendosene fatto cenno né dalla Commissione delle Assemblee legislative, né nella relazione al Re Imperatore.
Resta da aggiungere, coerentemente a quanto si è rilevato commentando la prima parte dell’articolo, che l’esecutore è sempre in facoltà di far compilare l'inventario, anche fuori dell’obbligo di legge, e che, se la redazione dell’inventario è stata già chiesta ad istanza di altri interessati, l’esecutore non è tenuto a farne compilare un altro per suo conto, salvo il diritto di assistere alla redazione del primo. Così pure, l’esecutore non è tenuto a ripeterlo se l'inventario è stato già compilato, salvo il diritto alle eventuali rettifiche ed aggiunte.
In relazione al vecchio codice del 1865, mentre generalmente si ammetteva che il testatore non potesse esonerare l’esecutore dall’obbligo di far apporre i sigilli, dati i particolari interessi da tutelare, si discuteva invece se potesse dispensarlo dall’obbligo di far compilare l’inventario. L’opinione prevalente era negativa, e sembra che questa soluzione, a maggior ragione, debba seguirsi anche rispetto al nuovo codice, perché, dipendendo la compilazione obbligatoria dell'inventario dalla presenza, fra gli eredi, di persone fisiche incapaci o di persone giuridiche, essa è una particolare garanzia che, nel sistema, è diretta, di regola, a meglio tutelare gli interessi delle persone anzidette.

Massime relative all'art. 705 Codice Civile

Cass. civ. n. 11993/2006

In tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validitą del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 cod. civ., art. 754 cod. proc. civ.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinchč l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformitą degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 27 Luglio 1999).

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