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Articolo 756 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Custodia delle chiavi

Dispositivo dell'art. 756 Codice di procedura civile

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere (1).

Note

(1) L'apposizione dei sigilli può avvenire oltre che sulle cose mobili anche ai locali nei quali si trovano i beni da sigillare. In questo caso, le porte vengono chiuse a chiave e sigillate in modo da evitarne l'apertura senza effrazione. La chiusura avviene con nastro adesivo e bolli di ceralacca con l'impronta della dell'ufficio giudiziario competente. Inoltre, si può procedere anche alla sigillazione delle finestre. Di tutte queste operazioni deve ovviamente farsi menzione nel processo verbale.

Spiegazione dell'art. 756 Codice di procedura civile

In sede di apposizione dei sigilli può presentarsi la necessità che si debbano chiudere porte nelle quali sono collocati i beni da sigillare per essere i locali, ove i mobili si trovano, abitati o per altri motivi.
In tal caso sarà necessario descrivere i beni nel processo verbale che il cancelliere andrà a redigere, per poi chiudere a chiave le porte dei locali ove quei beni vengono collocati; le chiavi vengono consegnate al cancelliere che le conserva fino alla rimozione dei sigilli e di tale consegna ne deve essere fatta menzione nello stesso verbale.
Sulle serrature, poi, andrà steso un nastro, munito di due o più bolli di ceralacca con l'impronta dell'ufficio, in modo da impedirne l'apertura senza effrazione.

Poiché la norma si riferisce in modo generico alle chiavi, se ne è dedotto che qualsiasi chiave possa essere oggetto della previsione in esame, e dunque anche, per esempio, le chiavi dei cassetti, delle casseforti ovvero di altri oggetti che contengano cose mobili.
Fin quando non verranno rimossi i sigilli, nessuno potrà accedere ai locali sigillati, neppure il giudice e il cancelliere, salvo il caso di urgenza a cui fa riferimento il successivo art. 767 del c.p.c..
La violazione dei sigilli, infatti, configura un reato penale ai sensi degli artt. 349 e 350.

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