(massima n. 1)
Il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria, a volte strumentale rispetto al procedimento per la formazione dell'inventario. La sua finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto. Sono di competenza del pretore i provvedimenti di apposizione dei sigilli, di rimozione degli stessi, l'ordinanza di vendita delle cose rinvenute nelle suddette operazioni e riconosciute come deteriorabili, nonché la decisione delle opposizioni alla rimozione dei sigilli. Nel procedimento di opposizione alla rimozione dei sigilli si inserisce la risoluzione delle contrastanti pretese sulle cose oggetto della procedura, ma di esse il pretore può compiere solo una sommaria delibazione ai fini dell'apposizione. L'ordinanza non impugnabile che chiude tale procedimento, costituisce il provvedimento ultimo e definitivo, ma le parti possono fare valere le loro pretese sostanziali sulle cose per le quali siano stati apposti e rimossi i sigilli, dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.