La norma disciplina la particolare ipotesi in cui, durante la procedura di
apposizione dei sigilli, siano rinvenuti testamenti o altre carte di rilievo, disponendo che il
giudice debba adottare, secondo il suo libero apprezzamento, le misure che riterrà più opportune per la loro conservazione, potendone tra l’altro delegare la sorveglianza ad un
custode nominato ex
art. 759 del c.p.c..
Se viene ritrovato un
testamento, si ritiene più opportuno che ne venga disposta la immediata consegna al
notaio, il quale provvederà alla sua
pubblicazione secondo quanto disposto dal primo comma dell’
art. 620 del c.c..
Qualora, nel corso della stessa giornata, il giudice non possa adottare le opportune misure, dopo aver descritto i documenti nel
processo verbale, li potrà chiudere in un involto, che avrà cura di sigillare e sottoscrivere alla presenza delle parti, stabilendo in quella sede il giorno e l'ora in cui adotterà i successivi provvedimenti relativi alla loro
conservazione.
I provvedimenti ulteriori, a cui fa riferimento il secondo comma della norma, assumeranno la forma del
decreto, revocabile e modificabile in ogni tempo; con tali provvedimenti il giudice dispone della custodia dei documenti e degli eventuali ulteriori adempimenti ad essi correlati.