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Articolo 183 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

Dispositivo dell'art. 183 bis Codice di procedura civile

All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281 duodecies(2).

Note

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
(2) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 183 bis Codice di procedura civile

La Riforma Cartabia, al fine di soddisfare le esigenze di durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione, maggiore efficienza e sinteticità delle procedure, ha modificato tra gli altri anche la norma in esame.
Si prevede innanzitutto che il giudice all’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell’art. 281 decies del c.p.c. (ovvero fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione o che richiede un’istruzione non complessa), può disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.
In tal caso troveranno applicazione i commi 5, 6 e 7 dell’art. 281 duodecies del c.p.c., ovvero le disposizioni compatibili con tale passaggio.

L’udienza di trattazione costituisce il termine iniziale e finale entro cui disporre il mutamento del rito, mentre il provvedimento con cui tale mutamento viene disposto dovrà avere forma di ordinanza, che la stessa norma qualifica espressamente come non impugnabile.
Deve anche aggiungersi che tale ordinanza, non avendo contenuto decisorio e definitivo, non sarà neppure ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost..
Chiaramente, la finalità di questa disciplina è quella di semplificare l’istruzione e così accelerare i tempi per poter giungere ad una decisione, con la garanzia della pienezza della cognizione.

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