La norma prevede l’esperibilità avverso il
decreto ingiuntivo di due
mezzi di impugnazione c.d. straordinari, in tal modo confermando l’idoneità del decreto ad acquisire l’incontrovertibilità del giudicato.
Tali impugnazioni straordinarie sono esperibili non solo per mancata opposizione o per mancata o tardiva costituzione dell’opponente, ma anche per estinzione del giudizio di opposizione.
I mezzi straordinari di impugnazione sono la
revocazione nei casi di cui ai nn. 1,2,5 e 6 dell’
art. 395 del c.p.c. e l’
opposizione di terzo nei casi di cui al secondo comma dell’
art. 404 del c.p.c. e postulano l’esaurimento dei rimedi ordinari.
La
competenza appartiene al giudice che ha emesso l’opposizione, ovvero
giudice di pace o
tribunale in composizione monocratica.
La revocazione è esperibile soltanto allorché sia preclusa l’opposizione ordinaria per
scadenza del termine di cui all’
art. 641 del c.p.c. né sia ammissibile il rimedio dell’opposizione tardiva ex
art. 650 del c.p.c..
Il dolo o la
collusione delle parti, presupposti per la proposizione dell’
opposizione di terzo revocatoria, si può manifestare nella fraudolenta astensione dal proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell’intimato.
La norma in esame non indica quale sia il termine per proporre la domanda di revocazione o l'opposizione di terzo; in mancanza di tale indicazione, si ritiene in dottrina che il termine da applicare sia quello previsto dall'
art. 325 del c.p.c..
In particolare, secondo parte della dottrina, nella specifica ipotesi prevista dal n. 5 dell’
art. 395 del c.p.c., la decorrenza inizia dal momento di decadenza del termine previsto per l'opposizione ordinaria
A seguito del giudizio di revocazione, l'organo giudicante può emanare o un provvedimento di estinzione del procedimento o una sentenza di
inammissibilità o
improcedibilità per motivi di rito ovvero una sentenza di rigetto (per infondatezza dei motivi di revocazione o nel merito).
L'effetto che consegue a tale pronuncia va individuato nella conservazione della efficacia di cosa giudicata relativamente al diritto contestato, efficacia già acquisita dal decreto.
La sentenza che rigetta l'istanza di revocazione non è impugnabile ma è ricorribile per Cassazione per violazione di legge ex
art. 111 Cost., in quanto il decreto contro cui è stata proposta ha conseguito precedentemente l'efficacia del giudicato.
Qualora la domanda di revocazione risulti ammissibile e fondata, il giudice dispone la revoca del decreto ed il giudizio va definito con una nuova condanna o con un accertamento negativo, previa una nuova valutazione nel merito della controversia.