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Articolo 656 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impugnazione

Dispositivo dell'art. 656 Codice di procedura civile

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, può impugnarsi (1) per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma (2) (3) (4).

Note

(1) In caso di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente o inerzia delle parti, il decreto ingiuntivo acquista autorità ed efficacia di giudicato, impugnabile solo con la revocazione ai sensi dell'[395cpc]], nn.1,2,5,6, e con l'opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404 del c.p.c., II comma. Il giudice competente a conoscer di tali eventuali impugnazioni è quello che ha emesso l'ingiunzione o al collegio cui appartiene il Presidente.
(2) La norma indica due rimedi straordinari che hanno, per l'appunto, dei limiti ben precisi. Sul punto, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel sostenere che il rimedio della revocazione è esperibile solamente nelle ipotesi in cui non sia più possibile promuovere l'opposizione ordinaria per scadenza del termine di cui all'art. 641 né il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650.
(3) In giurisprudenza si è precisato che l'impugnazione per revocazione di cui alla norma in analisi è ammissibile anche nel caso in cui il decreto sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione.
(4) Il termine per proporre la domanda di revocazione o di opposizione di terzo revocatoria è pari a trenta giorni che decorrono dal momento indicato nell'art. 326.

Spiegazione dell'art. 656 Codice di procedura civile

La norma prevede l’esperibilità avverso il decreto ingiuntivo di due mezzi di impugnazione c.d. straordinari, in tal modo confermando l’idoneità del decreto ad acquisire l’incontrovertibilità del giudicato.
Tali impugnazioni straordinarie sono esperibili non solo per mancata opposizione o per mancata o tardiva costituzione dell’opponente, ma anche per estinzione del giudizio di opposizione.

I mezzi straordinari di impugnazione sono la revocazione nei casi di cui ai nn. 1,2,5 e 6 dell’art. 395 del c.p.c. e l’opposizione di terzo nei casi di cui al secondo comma dell’art. 404 del c.p.c. e postulano l’esaurimento dei rimedi ordinari.
La competenza appartiene al giudice che ha emesso l’opposizione, ovvero giudice di pace o tribunale in composizione monocratica.

La revocazione è esperibile soltanto allorché sia preclusa l’opposizione ordinaria per scadenza del termine di cui all’art. 641 del c.p.c. né sia ammissibile il rimedio dell’opposizione tardiva ex art. 650 del c.p.c..
Il dolo o la collusione delle parti, presupposti per la proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria, si può manifestare nella fraudolenta astensione dal proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell’intimato.

La norma in esame non indica quale sia il termine per proporre la domanda di revocazione o l'opposizione di terzo; in mancanza di tale indicazione, si ritiene in dottrina che il termine da applicare sia quello previsto dall' art. 325 del c.p.c..
In particolare, secondo parte della dottrina, nella specifica ipotesi prevista dal n. 5 dell’art. 395 del c.p.c., la decorrenza inizia dal momento di decadenza del termine previsto per l'opposizione ordinaria

A seguito del giudizio di revocazione, l'organo giudicante può emanare o un provvedimento di estinzione del procedimento o una sentenza di inammissibilità o improcedibilità per motivi di rito ovvero una sentenza di rigetto (per infondatezza dei motivi di revocazione o nel merito).
L'effetto che consegue a tale pronuncia va individuato nella conservazione della efficacia di cosa giudicata relativamente al diritto contestato, efficacia già acquisita dal decreto.

La sentenza che rigetta l'istanza di revocazione non è impugnabile ma è ricorribile per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost., in quanto il decreto contro cui è stata proposta ha conseguito precedentemente l'efficacia del giudicato.
Qualora la domanda di revocazione risulti ammissibile e fondata, il giudice dispone la revoca del decreto ed il giudizio va definito con una nuova condanna o con un accertamento negativo, previa una nuova valutazione nel merito della controversia.

Massime relative all'art. 656 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8299/2021

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016).

Cass. civ. n. 28414/2018

La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la stessa.

Cass. civ. n. 22308/2016

È inammissibile la revocazione di un decreto ingiuntivo per contrarietà a precedente giudicato ove il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., dello stesso di revocazione.

Cass. civ. n. 2151/1983

Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 c.p.c., che subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).

Cass. civ. n. 1074/1978

Al procedimento di revocazione del decreto ingiuntivo si applicano le regole relative alla revocazione della sentenza. Pertanto la citazione introduttiva deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche nel caso che il provvedimento di cui si chiede la revocazione sia un decreto ingiuntivo, l'indicazione oltre che del motivo dell'impugnazione delle prove relative alla dimostrazione del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo ovvero della falsità del documento.

Cass. civ. n. 411/1977

L'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione prevista dall'art. 656 c.p.c. nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 è ammissibile non soltanto nell'ipotesi in cui il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, secondo le ipotesi espressamente previste dall'art. 647 cui fa richiamo il citato 656, ma anche nel caso in cui il decreto stesso sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653).

Cass. civ. n. 2697/1973

Ai fini della revocazione di cui all'art. 656 c.p.c. il compito del giudice non è di accertare se il documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo fosse o meno falso, bensì di accertare se la falsità di esso sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata.

Cass. civ. n. 1741/1966

La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l'appello. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa.

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Consulenze legali
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Giuseppe C. chiede
sabato 27/02/2016 - Lazio
“Sto subendo una richiesta di pignoramento del quinto della mia pensione per un Decreto Ingiuntivo malamente opposto.
Il tutto ha origine per una travagliata vicenda che mi vede secondo la sentenza della Corte di appello di R. n° .../98, responsabile in solido con E.C. e il Sig. B. al risarcimento di un danno di circa 120 milioni più interessi al Sig. T.
Su richiesta del Sig. T. (esecuzione mobiliare), il Sig. B. ebbe a risarcire per intero quanto previsto in sentenza n° .../98.
Il Sig. B. dopo aver risarcito l’intero, con Decreto Ingiuntivo emesso in forma esecutiva dal Tribunale di L. (D.I. n° .../02), mi intimava al risarcimento della metà (e non di un terso) di quanto lui aveva risarcito, assumendo che per la Corte di Appello di R. il debito sarebbe stato solidale solo tra me e il Sig. B.
All’epoca del D.I. tramite il mio legale proposi opposizione a detto D.I. deducendo appunto che avendo la sentenza della Corte di appello prevista la responsabilità tra tre soggetti (me, la E.C. e il Sig. B.), e avendo uno di questi (il Sig. B.) provveduto a risarcire l’intero, avrebbe avuto titolo a rifarsi verso gli altri due corresponsabili solo per un terso.
Detta opposizione per me si è trasformata in un vero disastro, perché il Tribunale di L. con sentenza n° .../07 dichiarava non procedibile ex art. 647 c.p.c. per la mancata costituzione dell’opponente (la causa non è stata iscritta a ruolo nei termini).
Stessa sorte a subito l’appello presso la Corte di appello di R. che con sentenza n° .../14, ha respinto l’appello dando quindi al D.I. valore di giudicato.
Mi rivolgo a Voi per un parere sulla vicenda, e quali possibili vie di uscita residuali potrei intraprendere.
La via della revocazione art. 656 c.p.c. n° 5 è percorribile in qualche modo ???? (il D.I. .../02 ora divenuto cosa giudicata tra le parti, farebbe ricadere la responsabilità solo tra due parti, contro la sentenza .../98 della Corte di Appello di R. n° .../98, che accerta la sussistenza della responsabilità solidale in capo a tre parti).
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.”
Consulenza legale i 03/03/2016
L’art. 656 del codice di procedura civile prevede la possibilità di impugnare il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo perché non opposto tramite lo strumento della revocazione nei casi indicati dai numeri 1,2,5 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e dell’opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 404 c.p.c.

Il riferimento normativo che nel caso di specie viene in rilievo è quello descritto al numero 5 dell’art. 395 c.p.c. che indica la possibilità della revocazione ordinaria nel caso della contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata purché non vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione. Si precisa che il termine per proporre la revocazione ordinaria è quello di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero quello di sei mesi dal suo deposito, se la sentenza non viene notificata.

Ciò premesso, anche se la fattispecie concreta ben poteva essere sussunta nell’art. 395 c.p.c. perché il decreto ingiuntivo passato in giudicato risultava essere contrastante con la precedente pronuncia della Corte d’appello di R., appaiono a tutt’oggi decorsi i termini prescritti dalla legge entro cui poter promuovere la revocazione ordinaria. Non risultano esserci ulteriori strumenti di impugnativa messi a disposizione dalla legge e applicabili al caso di specie per rimuovere un provvedimento divenuto ormai definitivo.

Si potrebbe ipotizzare un ricorso contro l’esecuzione già pendente, istituto disciplinato dal secondo comma dell’art. 615 c.p.c. rubricato “opposizione all’esecuzione”, a mente del quale “Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186].

Secondo l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’opposizione ha sì il potere di sindacare l’esecutorietà del titolo esecutivo (sia esso di formazione stragiudiziale che di formazione giudiziale) ma detto potere può essere esercitato solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto. Dunque, onde evitare che l’istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale, previste per l’impugnazione e la revocazione della sentenza (artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.), per l’opposizione di terzo ordinaria (art. 407 c.p.c.), per l’opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 e 649 c.p.c.) e per l’opposizione all’ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità (art. 668 c.p.c.), si ritiene che sarà inibito al giudice dell’esecuzione di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito. Solo successivamente, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell’opposizione sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo.

Pertanto, con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.

In altre parole, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.

Alla luce di quanto sopra esposto, avanzare un’opposizione all’esecuzione per motivi che avrebbero dovuto essere sollevati con l’opposizione a decreto ingiuntivo attinenti a fatti già esistenti prima della formazione del giudicato, potrebbe comportare il respingimento della domanda del ricorrente, con la condanna alle spese di lite.

Tutt’al più, nel caso di specie, si potrebbe ipotizzare - ma occorre fare una attenta valutazione - una pretesa di risarcimento nei confronti del legale responsabile professionalmente per la mancata iscrizione a ruolo dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ha determinato il passaggio in giudicato del provvedimento stesso.