(massima n. 1)
L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, cosė come il passaggio in giudicato dello stesso non č impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilitā di quelli ordinari ha giā dato luogo al giudicato, che non č inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016).