(massima n. 1)
L'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione prevista dall'art. 656 c.p.c. nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 č ammissibile non soltanto nell'ipotesi in cui il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, secondo le ipotesi espressamente previste dall'art. 647 cui fa richiamo il citato 656, ma anche nel caso in cui il decreto stesso sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653).