(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 63 disp. att. c.c., in tema di ingiunzione per contributi condominiali, per la quale per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dalla assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, riguarda, propriamente e soltanto, la provvisoria esecuzione di cui alla previsione dell'art. 642, comma primo, c.p.c., mentre l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione senza l'osservanza del termine ex art. 482 stesso codice, deve essere — come per l'ingiunzione in generale a norma dell'art. 642, ultimo comma, c.p.c. — appositamente concessa dal giudice che emette il decreto.