(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., le norme sull'assicurazione obbligatoria si estendono ai veicoli circolanti su aree private solo se aperte alla circolazione del pubblico, nelle quali cioè si può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. Non rientrano, pertanto, nel novero di tali aree le autofficine nelle quali l'accesso è consentito ai proprietari dei veicoli per riparazioni, nel cui interno non si svolge un traffico veicolare, ma solo un'attività di spostamento dei veicoli in dipendenza dei lavori.