La vicenda in questione si era svolta in Portogallo e riguardava un ragazzo che si era appropriato dell'autovettura della madre all'insaputa di questa.
La pronuncia della Corte di giustizia UE afferma, innanzitutto, la necessità di stipulare un'assicurazione RC auto in tutti quei casi un veicolo sia idoneo a circolare. Successivamente afferma che un veicolo non assicurato, se viene messo su strada all'insaputa del proprietario causando un incidente, farà scattare l'obbligo di risarcimento sia sul conducente che sul proprietario del veicolo.
In Italia l'ipotesi dell'incidente causato da persona diversa dal proprietario del veicolo è già prevista e, infatti, è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada che interviene a risarcire i danni per sinistri causati da veicoli non assicurati, poi si rivale sia sul conducente sia sul proprietario. Tranne che quest’ultimo dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, cioè di aver frapposto ostacoli effettivi all’utilizzo del veicolo, ad esempio chiudendo il veicolo e tenendo al sicuro le chiavi.
Attualmente la pronuncia della Corte di giustizia UE, relativamente all'obbligo di stipulare l'RC auto anche per un veicolo tenuto fermo in area privata, non ha effetto in Italia, a meno che in futuro cambi la normativa. Infatti l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni, l’articolo 193 del Codice della strada e la giurisprudenza concordano sul fatto che non c’è alcun obbligo di assicurare veicoli che si trovino in aree private. Su questo presupposto, le polizze italiane possono essere sospese nei periodi in cui si prevede di non circolare e riattivate successivamente per sfruttare anche dopo la loro scadenza naturale la durata residua al momento della sospensione. Una prassi di cui molti si avvalgono per risparmiare.
Dunque, al momento, continua ad applicarsi l'ordinamento interno.