(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, č indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioč la possibilitā giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa.