(massima n. 1)
Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la nozione di «rimorchio» di cui all'art. 1 L. n. 990 del 1969 va individuata con riferimento agli artt. 26 e 28 c.s., i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. Per questi ultimi, se sganciati dalla motrice, il rischio da assicurare (c.d. rischio statico) è solo quello connesso alla possibilità di sinistri causati allorché essi siano manovrati a mano o durante la sosta per difetti di costruzione o di manutenzione. Ne consegue che se il rimorchio coperto da assicurazione per il solo rischio statico venga agganciato alla motrice diviene componente di un unico veicolo a motore e perde la propria autonoma configurazione di veicolo, con la conseguenza che nei confronti del terzo danneggiato dalla sua circolazione non risponde l'assicuratore del solo rimorchio, non vertendosi in tema di limite contrattuale di responsabilità dell'assicuratore, bensì di identificazione del veicolo cui il rischio assicurato deve inerire.