(massima n. 1)
L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietā privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietā privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - č da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilitā di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all'interno della suddetta area č soggetta sia alla norma dell'art. 2054 c.c., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui alla L. n. 990 del 1969 (e successive modif. ed integr.), la cui applicabilitā presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. (Principio affermato con riguardo all'azione di regresso esperita ex art. 29 della citata L. n. 990 del 1969 dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per il recupero, a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa, dell'indennizzo corrisposto al danneggiato).