(massima n. 1)
In tema di risarcimento per i danni derivati dalla circolazione stradale, il c.d. Ģistruttoreģ di guida non puō considerarsi soggetto potenzialmente equiparabile al conducente ai fini dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 32 della L. n. 990 del 1969, con la conseguenza che il suddetto puō considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni Ģistruttiveģ ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.