(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall'art. 1 del D.L. n. 857 nel 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l'effetto della estensione dell'assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale.