(massima n. 1)
In tema di violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito, che l’interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l’ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall’art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell’elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, che, in attuazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento.