(massima n. 1)
L’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, la cui collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa è vietata dall’art. 23 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in considerazione delle loro caratteristiche e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue, devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione.