(massima n. 1)
Le controversie relative all’impugnazione del provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 30 della legge n. 472 del 1999, la rimozione di impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, atteso che il comma 11 dell’art. 23 d.lgs. n. 285 cit., prevede una sanzione amministrativa per «chiunque viola le disposizioni del presente articolo», e che non può trovare applicazione il disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.