(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione — che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte dell’autorità competente, della ordinanza-ingiunzione —, avuto riguardo al fatto che l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l’accettazione della sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità: sicché gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio.