(massima n. 1)
A norma dell'art. 11 D.P.R. n. 393 del 1959 (applicabile per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, privo di efficacia retroattiva), la provincia ha il potere di autorizzare l'installazione di cartelli pubblicitari nella proprietą privata fiancheggianti una strada provinciale e comprese nella cosiddetta «zona di rispetto», ma non ha il potere di imporre all'esercente di detta pubblicitą una prestazione pecuniaria che, non ponendosi in funzione di un so particolare di un bene demaniale, si tradurrebbe in un obbligo di natura tributaria al quale il privato potrebbe rimanere assoggettato solo in forza di una espressa previsione di legge, non rinvenibile nell'ordinamento, e in particolare nel codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione applicabile ratione temporis; ne consegue che una pretesa avanzata in tal senso da parte dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi priva di supporto normativo e azionata in carenza di potere e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento.