(massima n. 1)
In tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva [...].