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Articolo 18 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Dispositivo dell'art. 18 Codice della strada

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 18 Codice della strada

Cass. civ. n. 2656/2015

La nozione di ricostruzione, ai fini della salvaguardia delle fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, non deve essere tratta, analogicamente, dalla normativa del codice civile in tema di distanze, dettata a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare l’incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente vicino alle strade. Ne consegue che, ai predetti fini, rientrano nella citata nozione non solo gli interventi di demolizione seguiti dalla realizzazione di un’opera diversa, cioè difforme, per volumetria e sagoma, da quella preesistente, ma anche quelli attuati mediante demolizione e successiva fedele riproduzione del fabbricato originario, determinando anche questi ultimi l’obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo che la normativa stradale ha inteso evitare.

Cass. civ. n. 19781/2006

In base all’art. 18, quarto comma, del nuovo codice della strada, l’ente proprietario della strada ha il potere-dovere di verificare le situazioni di fatto esistenti all’atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione, dettando le prescrizioni necessarie ad eliminare ogni pericolo attuale, nonché sanzionando ogni eventuale difformità anche preesistente all’entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei proprietari di un fondo, che avevano mantenuto, all'interno della loro proprietà e nella fascia di rispetto con la strada provinciale, una siepe di altezza tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione).

Cass. civ. n. 21092/2005

Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, il terreno rientrante nella fascia di rispetto della sede stradale o autostradale deve essere considerato inedificabile indipendentemente dalla previsione del piano urbanistico, sicché, se anche esso sia stato interessato da una variante che ne abbia mutato la collocazione da zona agricola a verde pubblico, l’indennizzo va commisurato al valore agricolo, a prescindere dalla questione se la sopravvenuta destinazione conferisca o meno il carattere edificabile.

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