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Articolo 104 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nuove domande ed eccezioni

Dispositivo dell'art. 104 Codice del processo amministrativo

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Spiegazione dell'art. 104 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare i nova in appello.
In particolare, si prevede che nel giudizio di appello, di regola, non possano essere proposte nuove domande né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Possono tuttavia essere chiesti
  • gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata;
  • il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

Quanto all’istruzione della causa, poi, la norma specifica che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
A tale proposito può ricordarsi come la giurisprudenza amministrativa (cfr., ad es. Cons. St. n. 5560/2021) abbia specificato che eventuali nuove prove sono ammissibili solo se:
  • la parte non aveva la disponibilità della prova in questione;
  • l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello.
Il Giudice non può invece acquisire d’ufficio nuove prove in appello – specifica il Consiglio di Stato – nel caso in cui “la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla parte”. Ciò in quanto il processo amministrativo si regge sul principio dispositivo anche con metodo acquisitivo, come emerge dall’art. 64 c.p.a.: secondo tale regola, infatti, sulla parte interessata a provare un fatto grava un onere probatorio alleggerito, essendo sufficiente che essa produca un principio di prova, fermo l’onere di definire con precisione il c.d. thema probandum, cioè di allegare tutti i fatti da provare in modo sufficientemente circostanziato.
A fronte di tale produzione, poi, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, è configurabile il potere-dovere del giudice di acquisire ulteriore materiale probatorio integrativo in soccorso della parte che, incolpevolmente, non era nelle condizioni di fornire la piena prova.
Tale principio, in particolare, si giustifica alla luce della sostanziale disparità che caratterizza le parti del processo amministrativo: per il privato, infatti, può essere non semplice accedere al materiale probatorio, spesso in esclusivo possesso della Pubblica Amministrazione. A fondamento del principio in esame, quindi, si scorge una ratio riqeuilibratrice, peraltro coerente con l’importante principio della vicinanza della prova.
La giurisprudenza amministrativa (si veda anche Cons. St. n. 284/2016) ha già però precisato che, se i fatti e i documenti sono nella disponibilità esclusiva del privato ricorrente, deve operare il principio dispositivo c.d. secco, per cui gli elementi di prova devono essere prodotti esclusivamente da costoro.
Per tale ragione, pertanto, in caso di ingiustificate e colpevoli omissioni probatorie della parte, il Consiglio di Stato precisa che il potere d’ufficio del giudice non si può attivare nemmeno in appello.

Conclusivamente, la norma prevede che possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Massime relative all'art. 104 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4376/2019

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 104/2010 comprende anche le c.d. prove precostituite, quali sono i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile in capo alla parte tale da averle impedito di esibirli nel giudizio di primo grado.

Cons. Stato n. 3761/2019

L'appellante può confutare tutte le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata atteso che le mere difese sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello mentre, in ossequio c.d. divieto dei nova, di cui all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, non può in tale sede, impugnare atti rimasti estranei alla cognizione del giudice del primo grado.

Cons. Stato n. 3740/2019

Qualora il giudice di prime cure non abbia espressamente statuito sulla inammissibilità del ricorso, non sussiste alcuna preclusione per il giudice di appello a rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso di primo grado. L'errore di fatto revocatorio ha ad oggetto l'attività preliminare di lettura e di percezione alla esistenza e del significato letterale degli atti acquisiti al processo, ma non riguarda la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.

Cons. Stato n. 3329/2019

Nel processo amministrativo, devono essere dichiarati inammissibili, per violazione dell'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, i documenti nuovi depositati in appello per la prima volta se la parte avrebbe potuto depositarli nel primo grado di giudizio; la produzione di nuovi mezzi di prova è subordinata alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità, la quale peraltro non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti, ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti.

Cons. Stato n. 3217/2019

Ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. n. 104/2010, non possono essere utilizzati documenti non prodotti nel giudizio di primo grado. Infatti il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità.

Cons. Stato n. 1827/2019

La fattispecie di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010, che consente la produzione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di nuovi documenti, nell'ipotesi in cui siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa è alternativa rispetto a quella successivamente contemplata dalla medesima norma che consente la produzione ad opera della sola parte interessata la quale deve dimostrare di non avere potuto proporli o produrli nel primo grado del giudizio.

Cons. Stato n. 866/2019

Sulla nozione di indispensabilità di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a., il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente "rilevanti" ai fini del decidere, «bensì appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, "necessario" della controversia». L'accertamento della verità materiale, «fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo», impone pertanto l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali tale decisione, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. I documenti inerenti al procedimento sono per definizione "indispensabili" ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. In virtù della nozione di indispensabilità, il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente rilevanti ai fini del decidere, bensì che appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, necessario della controversia. In particolare, l'accertamento della verità materiale, fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo, impone l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali la stessa, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. La produzione di documenti decisivi in appello, indipendentemente dalla diligenza della parte onerata, è necessaria a tale irrinunciabile fine, che vede nel processo non solo una garanzia delle parti, come esso deve essere anzitutto essere, ma uno strumento di verità e, quindi, come mezzo per il perseguimento di tale irrinunciabile valore. Gli atti e i documenti inerenti al procedimento sono per definizione indispensabili ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs. 104/2010, senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. 104/2010.

Cons. Stato n. 4977/2015

Nel processo amministrativo è inammissibile, per la prima volta nel giudizio di appello, l'introduzione di produzioni documentali e doglianze ulteriori rispetto a quelle che, proposte con atti ritualmente notificati, hanno delimitato il perimetro del thema decidendum vel probandum, ampliando in tal modo impropriamente la causa petendi della domanda originaria.

Cons. Stato n. 1768/2015

Nel giudizio amministrativo il divieto dei motivi nuovi concerne esclusivamente i motivi sollevati da chi introduce il giudizio di prime cure, mentre il divieto delle nuove eccezioni, sancito dal secondo comma del medesimo articolo, non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello; e ciò in quanto il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile solo al ricorrente originario e non anche ai resistenti, che possono addurre qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) per dimostrare al giudice di secondo grado l'infondatezza della domanda del ricorrente.

Cons. Stato n. 3662/2011

Sono inammissibili, in grado d'appello, i motivi aggiunti con cui si intenda impugnare atti nuovi sopravvenuti alla sentenza di primo grado, ostando a ciò quanto disposto dall'art. 104, comma 3, c.p.a., che ammette la proposizione di motivi aggiunti al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado qualora la parte venga a conoscenza di documenti già esistenti non prodotti dalle altre parti nei giudizio di primo grado, e la considerazione che l'impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione.

Cons. Stato n. 2257/2011

È ammissibile la proposizione in appello di motivi aggiunti al ricorso incidentale ex art. 104, comma 3, del Codice del processo amministrativo con i quali l'aggiudicatario appellato deduca un nuovo motivo di censura avverso l'ammissione alla gara dell'originario ricorrente, emerso dopo la celebrazione del giudizio di prime cure. L'art. 104, comma 3, del c.p.a. non viola l'art. 24 cost. poiché tale norma contempera il tendenziale principio del doppio grado di giudizio con il diritto di difesa, che risulterebbe compresso se non si consentisse di sollevare in appello questioni discendenti dalla tardiva scoperta di documenti fondamentali.

Cons. Stato n. 2179/2011

Il giudice d'appello può accertare, anche d'ufficio, l'irricevibilità per tardività di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, perché il procedere alla verifica d'ufficio dei presupposti di rito del ricorso di primo grado - e, di conseguenza, alla verifica dell'ammissibilità delle censure dedotte in prime cure - è uno specifico potere-dovere del giudice d'appello, che trova il proprio preciso fondamento nella prescrizione dell'art. 28 L. Tar, alla stregua del quale al Consiglio di Stato sono attribuiti, in sede di appello, gli identici poteri giurisdizionali del giudice di primo grado. Tuttavia, è necessaria la proposizione di un'eccezione di irricevibilità della parte avente interesse qualora il Giudice di primo grado si sia pronunciato sul punto.

Cons. Stato n. 924/2011

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Cons. Stato n. 7753/2010

In applicazione al giudizio amministrativo dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (nonché, oggi, dell'art. 104, D.Lgs. n. 104 del 2010), in appello non possono essere proposte eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui non può essere proposta per la prima volta in tale grado di giudizio l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2938 c.c.

Cons. Stato n. 7293/2010

L'interveniente tardivo in primo grado - e ciò vale per tutti i tipi di intervento, compreso quello ex art. 111 c.p.c. - non può giovarsi delle ipotesi derogatorie al divieto dello "ius novorum" in grado di appello (causa non imputabile e/o indispensabilità delle prove), salvo ad allegare e dimostrare la non imputabilità della tardività dello stesso intervento - nel caso di specie da escludere alla luce della clausola dell'atto di cessione del ramo di azienda - essendo il medesimo, pur avendo avuto tempestiva conoscenza dell'instaurazione del processo inter alios, intervenuto in uno stato di avanzamento del processo che non gli consentiva di esercitare i poteri processuali (nella specie, di natura istruttoria) che per le parti originarie erano già precluse, e non potendosi in tale ipotesi ammettere un "recupero", nel grado successivo, delle attività processuali orami precluse, pena la violazione dei principi di paritario trattamento delle parti e della ragionevole durata del processo, entrambi di rango costituzionale.

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