(massima n. 1)
L'interveniente tardivo in primo grado - e ciò vale per tutti i tipi di intervento, compreso quello ex art. 111 c.p.c. - non può giovarsi delle ipotesi derogatorie al divieto dello "ius novorum" in grado di appello (causa non imputabile e/o indispensabilità delle prove), salvo ad allegare e dimostrare la non imputabilità della tardività dello stesso intervento - nel caso di specie da escludere alla luce della clausola dell'atto di cessione del ramo di azienda - essendo il medesimo, pur avendo avuto tempestiva conoscenza dell'instaurazione del processo inter alios, intervenuto in uno stato di avanzamento del processo che non gli consentiva di esercitare i poteri processuali (nella specie, di natura istruttoria) che per le parti originarie erano già precluse, e non potendosi in tale ipotesi ammettere un "recupero", nel grado successivo, delle attività processuali orami precluse, pena la violazione dei principi di paritario trattamento delle parti e della ragionevole durata del processo, entrambi di rango costituzionale.