(massima n. 1)
È ammissibile la proposizione in appello di motivi aggiunti al ricorso incidentale ex art. 104, comma 3, del Codice del processo amministrativo con i quali l'aggiudicatario appellato deduca un nuovo motivo di censura avverso l'ammissione alla gara dell'originario ricorrente, emerso dopo la celebrazione del giudizio di prime cure. Infatti, non ci si trova in presenza di una domanda nuova, ma di un'articolazione della medesima domanda proposta con il ricorso incidentale di primo grado, volta a sostenere che la società, appellante principale, andava esclusa dalla gara.