(massima n. 2)
L'accordo intervenuto tra le parti nel giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, che consegue a qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di diritto, purché idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi utilità, anche indiretta o strumentale, in capo all'originario ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua domanda. Non è, inoltre, indispensabile che il provvedimento originariamente impugnato sia sostituito da un nuovo provvedimento definitivo, bastando che sia comunque certo il superamento della sua possibile efficacia, in modo da determinare la non utilità dell'impugnazione.