(massima n. 1)
L'appellante può confutare tutte le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata atteso che le mere difese sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello mentre, in ossequio c.d. divieto dei nova, di cui all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, non può in tale sede, impugnare atti rimasti estranei alla cognizione del giudice del primo grado.