(massima n. 1)
In applicazione al giudizio amministrativo dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (nonché, oggi, dell'art. 104, D.Lgs. n. 104 del 2010), in appello non possono essere proposte eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui non può essere proposta per la prima volta in tale grado di giudizio l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2938 c.c.