(massima n. 1)
Il giudice d'appello può accertare, anche d'ufficio, l'irricevibilità per tardività di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, perché il procedere alla verifica d'ufficio dei presupposti di rito del ricorso di primo grado - e, di conseguenza, alla verifica dell'ammissibilità delle censure dedotte in prime cure - è uno specifico potere-dovere del giudice d'appello, che trova il proprio preciso fondamento nella prescrizione dell'art. 28 L. Tar, alla stregua del quale al Consiglio di Stato sono attribuiti, in sede di appello, gli identici poteri giurisdizionali del giudice di primo grado. Tuttavia, è necessaria la proposizione di un'eccezione di irricevibilità della parte avente interesse qualora il Giudice di primo grado si sia pronunciato sul punto.