(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R n. 327 del 2001, la proroga del termine di efficacia di cinque anni dalla dichiarazione di p.u. può essere disposta anche d'ufficio, prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a due anni; il 6° comma di tale disposizione prevede inoltre che "la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità". Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l'atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, dovendosi al termine finale riconoscersi, a differenza del termine iniziale, natura perentoria e tanto con riferimento anche al regime giuridico descritto sul punto dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell'omologo art. 13 del D.P.R n. 327/2001.