Cons. Stato n. 2143/2019
Nel processo amministrativo, la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è configurata come sentenza di merito, presupponendo tale formula che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio.
Cons. Stato n. 1776/2019
Le considerazioni svolte ai fini della valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite, nell'ambito di una pronuncia di rito dichiarativa dell'improcedibilità, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia.
Cons. Stato n. 1770/2019
La prosecuzione di un giudizio amministrativo è inutile laddove il ricorrente, in corso di causa, abbia ottenuto la pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del processo per avere l'amministrazione pubblica adottato il provvedimento favorevole a soddisfare il bene della vita al quale egli aspirava.
Cons. Stato n. 1769/2019
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, resa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, presuppone che pretesa avanzata dal ricorrente, a seguito della sopravvenuta adozione in corso di causa di un provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione pubblica, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale tanto da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
Cons. Stato n. 1765/2019
La sentenza resa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, è configurata alla stregua di una sentenza di merito diversamente da quella resa ai sensi del successivo art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 104/2010 che è una pronuncia in rito.
Cons. Stato n. 1321/2019
Il susseguirsi di una pluralità di giudicati amministrativi di annullamento di procedure di abilitazione scientifica nazionale e la nomina di altrettante Commissioni di valutazione non determina, di per sé, l'insorgere di un vizio di violazione del giudicato nel provvedimento che ulteriormente nega l'abilitazione nazionale. Tuttavia, il medesimo susseguirsi di giudicati ha l'effetto di svuotare l'amministrazione del proprio potere discrezionale (nella specie il Consiglio di Stato, appurato l'esaurimento della discrezionalità in capo all'amministrazione procedente, è pervenuto all'attribuzione ope legis dell'abilitazione scientifica nazionale alla ricorrente).
Cons. Stato n. 15/2018
È sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, co. 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) - trattandosi, com'è noto, di vicende che impongono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo -, a condizione, però, che tal patologia, foss'anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio). Dette ultime ipotesi costituiscono, alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, co. 1, c.p.a. (enuncia i principi di diritto e rimette la causa alla Sezione remittente per la decisione definitiva del ricorso).
Cons. Stato n. 2/2017
Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Spetta, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno.
C. giust. UE n. 689/2016
L'articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l'esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.
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L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest'ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l'orientamento definito da una decisione dell'adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all'adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.
Cons. Stato n. 888/2016
L'art. 34, comma 2, c.p.a. (secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati") è espressione del principio costituzionale fondamentale di separazione dei poteri (e di riserva di amministrazione) che, storicamente, nel disegno costituzionale, hanno giustificato e consolidato il sistema della Giustizia amministrativa. Poiché in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, in tali circostanze il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo "munus".
Cons. Stato n. 5/2015
Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. In mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato a esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibiii alle tre tipologie dell'assorbimento per legge, dell'assorbimento per pregiudizialità necessaria e di quello per ragioni di economia processuale. (Restituisce gli atti alla V Sezione del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione sull'appello avverso Tar Veneto, sez. I, 21 giugno 2013, n. 879). Nel giudizio amministrativo impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell'autorità per "legge competente". In mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato a esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie dell'assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.
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Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l'unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi; in tale giudizio, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell'autorità per legge competente.
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Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi; nello stesso giudizio, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie precisate in motivazione (assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia).
Cons. Stato n. 2362/2014
Il principio dispositivo, cui risponde il processo amministrativo, consente alle parti di operare una gradazione fra le domande, imponendo il carattere prioritario ed assorbente di quella che assicuri nel modo più soddisfacente, in rapporto agli interessi dedotti in giudizio, l'effettività della tutela richiesta, quale principio rilevante anche a livello comunitario.
Cons. Stato n. 28/2012
La natura mista (cognitiva ed esecutiva) dell'azione ex art. 2932 c.c. - derogatoria della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva - non la rende incompatibile con la struttura del processo amministrativo come delineato dal relativo codice tanto più che, da un lato, non solo è espressamente prevista un'azione (di ottemperanza), anch'essa caratterizzata dalla coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d'altro lato, non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale "tipicità" delle azioni proponibili nel processo amministrativo, tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contrasto, oltre che con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1 c.p.a., con la stessa previsione dell'art. 24 della Costituzione.
Cons. Stato n. 2755/2011
Nel processo amministrativo, la regola dell'annullamento con effetti ex tunc dell'atto impugnato a seconda delle circostanza deve trovare una deroga o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc o escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi. Infatti, da un lato le normative sostanziale e processuale non dispongono la inevitabilità degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale; dall'altro dagli art. 121 e 122 c.p.a. emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d'annullamento può comportare l'esercizio di un potere valutativo del giudice sulla determinazione dei concreti effetti della propria sentenza.
Cons. Stato n. 203/2011
Ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 124 c.p.a. e in conformità ai principi che regolano l'interesse a ricorrere, non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo che non risulti utile ai fini del conseguimento della tutela specifica e della tutela per equivalente.