Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 34 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sentenze di merito

Dispositivo dell'art. 34 Codice del processo amministrativo

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

  1. a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
  2. b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
  3. c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio;
  4. d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
  5. e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Spiegazione dell'art. 34 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di stabilire quali contenuti può avere la sentenza di merito pronunciata dal Giudice Amministrativo. In particolare, la sentenza può essere:
  • di rigetto, qualora il provvedimento impugnato appaia immune da vizi o comunque la domanda avanzata dal ricorrente non risulti fondata;
  • di accoglimento, in caso contrario.
In quest’ultima ipotesi, nei limiti della domanda (in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 c.p.c. e valevole anche per il processo amministrativo), il Giudice Amministrativo può emettere una pronuncia di:
  1. annullamento, potendo egli annullare, con effetto ex tunc oppure ex nunc, in tutto o in parte il provvedimento impugnato. La dottrina è unanime nel ritenere che all’effetto caducatorio conseguano in tal caso anche quello ripristinatorio (obbligo per la PA di ripristinare lo status quo ante) e quello conformativo (obbligo per la PA di osservare quanto deciso dal giudice nel successivo ri-esercizio del potere);
  2. condanna, potendo egli appunto condannare la PA inerte, all’esito di un giudizio avverso il silenzio, a provvedere entro un termine o comunque condannare la PA a pagare di una somma di denaro (anche a titolo di risarcimento del danno) oppure ad adottar misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio (compreso uno specifico provvedimento nei casi di cui all’art. 31 co. 3 c.p.a.);
  3. modifica del provvedimento impugnato, nei casi di giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a.;
  4. accertamento mero, quando l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente ma egli comunque manifesti interesse ad accertarne l’illegittimità al fine di ottenere il risarcimento del danno: va segnalato che tale norma testimonia come il processo amministrativo si sia trasformato da un giudizio sull’atto ad un giudizio sul rapporto;
  5. cessazione della materia del contendere, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
Il giudice può inoltre adottare le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, eventualmente nominando un commissario ad acta. Questa norma viene ricondotta dalla dottrina tra quelle che prevedono misure di coercizione indiretta per l’esecuzione della sentenza.

La norma specifica inoltre, al comma secondo, che il Giudice Amministrativo in nessun caso può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati, secondo il principio generale della separazione dei poteri, che non può essere compresso in favore dell’effettività della tutela.

Massime relative all'art. 34 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2143/2019

Nel processo amministrativo, la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è configurata come sentenza di merito, presupponendo tale formula che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio.

Cons. Stato n. 1776/2019

Le considerazioni svolte ai fini della valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite, nell'ambito di una pronuncia di rito dichiarativa dell'improcedibilità, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia.

Cons. Stato n. 1770/2019

La prosecuzione di un giudizio amministrativo è inutile laddove il ricorrente, in corso di causa, abbia ottenuto la pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del processo per avere l'amministrazione pubblica adottato il provvedimento favorevole a soddisfare il bene della vita al quale egli aspirava.

Cons. Stato n. 1769/2019

La declaratoria di cessazione della materia del contendere, resa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, presuppone che pretesa avanzata dal ricorrente, a seguito della sopravvenuta adozione in corso di causa di un provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione pubblica, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale tanto da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.

Cons. Stato n. 1765/2019

La sentenza resa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, è configurata alla stregua di una sentenza di merito diversamente da quella resa ai sensi del successivo art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 104/2010 che è una pronuncia in rito.

Cons. Stato n. 1321/2019

Il susseguirsi di una pluralità di giudicati amministrativi di annullamento di procedure di abilitazione scientifica nazionale e la nomina di altrettante Commissioni di valutazione non determina, di per sé, l'insorgere di un vizio di violazione del giudicato nel provvedimento che ulteriormente nega l'abilitazione nazionale. Tuttavia, il medesimo susseguirsi di giudicati ha l'effetto di svuotare l'amministrazione del proprio potere discrezionale (nella specie il Consiglio di Stato, appurato l'esaurimento della discrezionalità in capo all'amministrazione procedente, è pervenuto all'attribuzione ope legis dell'abilitazione scientifica nazionale alla ricorrente).

Cons. Stato n. 15/2018

È sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, co. 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) - trattandosi, com'è noto, di vicende che impongono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo -, a condizione, però, che tal patologia, foss'anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio). Dette ultime ipotesi costituiscono, alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, co. 1, c.p.a. (enuncia i principi di diritto e rimette la causa alla Sezione remittente per la decisione definitiva del ricorso).

Cons. Stato n. 2/2017

Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Spetta, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno.

C. giust. UE n. 689/2016

L'articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l'esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest'ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l'orientamento definito da una decisione dell'adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all'adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

Cons. Stato n. 888/2016

L'art. 34, comma 2, c.p.a. (secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati") è espressione del principio costituzionale fondamentale di separazione dei poteri (e di riserva di amministrazione) che, storicamente, nel disegno costituzionale, hanno giustificato e consolidato il sistema della Giustizia amministrativa. Poiché in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, in tali circostanze il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo "munus".

Cons. Stato n. 5/2015

Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. In mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato a esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibiii alle tre tipologie dell'assorbimento per legge, dell'assorbimento per pregiudizialità necessaria e di quello per ragioni di economia processuale. (Restituisce gli atti alla V Sezione del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione sull'appello avverso Tar Veneto, sez. I, 21 giugno 2013, n. 879). Nel giudizio amministrativo impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell'autorità per "legge competente". In mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato a esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie dell'assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.

Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l'unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi; in tale giudizio, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell'autorità per legge competente.

Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi; nello stesso giudizio, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie precisate in motivazione (assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia).

Cons. Stato n. 2362/2014

Il principio dispositivo, cui risponde il processo amministrativo, consente alle parti di operare una gradazione fra le domande, imponendo il carattere prioritario ed assorbente di quella che assicuri nel modo più soddisfacente, in rapporto agli interessi dedotti in giudizio, l'effettività della tutela richiesta, quale principio rilevante anche a livello comunitario.

Cons. Stato n. 28/2012

La natura mista (cognitiva ed esecutiva) dell'azione ex art. 2932 c.c. - derogatoria della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva - non la rende incompatibile con la struttura del processo amministrativo come delineato dal relativo codice tanto più che, da un lato, non solo è espressamente prevista un'azione (di ottemperanza), anch'essa caratterizzata dalla coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d'altro lato, non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale "tipicità" delle azioni proponibili nel processo amministrativo, tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contrasto, oltre che con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1 c.p.a., con la stessa previsione dell'art. 24 della Costituzione.

Cons. Stato n. 2755/2011

Nel processo amministrativo, la regola dell'annullamento con effetti ex tunc dell'atto impugnato a seconda delle circostanza deve trovare una deroga o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc o escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi. Infatti, da un lato le normative sostanziale e processuale non dispongono la inevitabilità degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale; dall'altro dagli art. 121 e 122 c.p.a. emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d'annullamento può comportare l'esercizio di un potere valutativo del giudice sulla determinazione dei concreti effetti della propria sentenza.

Cons. Stato n. 203/2011

Ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 124 c.p.a. e in conformità ai principi che regolano l'interesse a ricorrere, non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo che non risulti utile ai fini del conseguimento della tutela specifica e della tutela per equivalente.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!