(massima n. 1)
Qualora il giudice di prime cure non abbia espressamente statuito sulla inammissibilitą del ricorso, non sussiste alcuna preclusione per il giudice di appello a rilevare d'ufficio l'inammissibilitą del ricorso di primo grado. L'errore di fatto revocatorio ha ad oggetto l'attivitą preliminare di lettura e di percezione alla esistenza e del significato letterale degli atti acquisiti al processo, ma non riguarda la successiva attivitą d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.