Cons. Stato n. 2394/2017
L'art. 23 del c.p.a. (intitolato "difesa personale delle parti", secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa...") è applicabile solo al giudizio di primo grado; invece, detta norma non è applicabile al giudizio d'appello, per il quale è viceversa inderogabilmente necessaria l'assistenza del difensore, atteso che l'art. 95 c.p.a. (intitolato "parti del giudizio di impugnazione") stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1" precedente.
Cons. Stato n. 3682/2015
L'assistenza di un difensore, che nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato è obbligatoria anche per i ricorsi (elencati all'art. 23 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) per i quali, dinanzi al T.a.r., è ammessa la difesa in proprio, integra un presupposto processuale attinente alla corretta ed efficace proposizione dell'azione, con la conseguenza che il suo difetto implica l'inammissibilità del ricorso, in quanto privo di un requisito stabilito dalla legge per la valida introduzione del giudizio.
Cons. Stato n. 3178/2015
Anche per i ricorsi in materia di accesso agli atti vale la regola generale secondo cui i ricorsi nei confronti delle amministrazioni statali vanno notificati presso la sede dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933. Le previsioni normative che contemplano, come in materia di accesso, la possibilità delle parti possano stare in giudizio personalmente (art. 23 c.p.a.) e che l'amministrazione possa essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato (116, comma 3, c.p.a.), non autorizzano, difatti, la notificazione diretta del ricorso presso la sede dell'organo statale emanante anziché presso l'Avvocatura dello Stato in deroga all'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933. (Riforma Tar Umbria, n. 69/2015).
Cons. Stato n. 6015/2014
Costituiscono, nel processo amministrativo, eccezioni in senso proprio alla regola sul patrocinio obbligatorio, i casi di difesa personale della parte previsti dall'art. 23 D.Lgs. n. 104/2010, CPA (in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'unione Europea di circolare nel territorio degli Stati membri); tale eccezionale possibilità, però, è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione che si celebrano davanti al Consiglio di Stato dall'art. 95, co. 6, CPA.
Cons. Stato n. 81/2011
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 6, e 131, comma 2, c.p.a., nel processo di appello avente ad oggetto le operazioni elettorali di comuni, province e regioni è inammissibile la costituzione in giudizio avvenuta senza il patrocinio di avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che è ammessa la difesa personale delle parti nei processi in materia elettorale soltanto nel giudizio di primo grado.