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Articolo 22 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

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Dispositivo dell'art. 22 Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Spiegazione dell'art. 22 Codice del processo amministrativo

La norma si occupa di prevedere l’obbligo della difesa tecnica innanzi al TAR, in continuità rispetto a quanto già precedentemente previsto dalla Legge n. 1034 del 1971. È dunque necessario che innanzi al Giudice Amministrativo la parte sia rappresentata e difesa da un avvocato abilitato, iscritto all’albo professionale e munito di procura alle liti.
Il legislatore precisa, inoltre, che per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato è necessaria l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle Corti superiori.
Sono salve le eccezioni di cui all’art. 23, cui si rinvia, e il caso in cui la parte abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore.
Va segnalato che, qualora le prescrizioni della norma in esame non siano rispettate, il rapporto processuale non può ritenersi validamente instaurato, sicchè, come rilevato da consolidata giurisprudenza amministrativa, il ricorso presentato dalla parte deve ritenersi inammissibile e gli atti difensivi da questa eventualmente depositati devono considerarsi nulli.
Conclusivamente occorre evidenziare che tale norma riguarda il patrocinio della parte privata, mentre circa il patrocinio della Pubblica Amministrazione occorre rinviare al R.D. n. 1611 del 1933, che all’art. 1 dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano all’Avvocatura dello Stato.

Massime relative all'art. 22 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2853/2019

Escluso che l'impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che ai sensi dell'art. 24, comma 2, Cost., l'inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa "personale" devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Cons. Stato n. 2849/2019

Il ricorso elettorale d'appello proposto dalla parte personalmente è inammissibile perché, ai sensi dell'alt. 95, comma 6, D.Lgs. n. 104/2010, ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 1, e 23 del D.Lgs. n. 104/2010 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente, con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. 104/2010, nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.

Cons. Stato n. 2371/2015

Nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), le parti devono avvalersi obbligatoriamente del ministero di avvocati ammessi al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. L'appello al Consiglio di Stato deve, ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), riportare la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 22, comma 3, CPA (secondo il quale la parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il Giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore), oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

Cons. Stato n. 6149/2014

Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede, sul piano strettamente procedurale, che l'atto di intervento è proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale, deve contenere le generalità dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA; è notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 6704/2013).

Cons. Stato n. 6015/2014

Nel nuovo processo amministrativo, non costituisce eccezione all'obbligo del patrocinio, la possibilità (riconosciuta dall'art. 22, co. 3, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), di stare in giudizio senza il ministero del difensore, quando la parte o la persona che la rappresenta abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito; in questa ipotesi, infatti, non vi è esclusione di difesa tecnica venendo meno solo la necessità che la parte - che possiede la prescritta abilitazione e condizione professionale per difendere innanzi al giudice adito - debba necessariamente avvalersi di altro difensore.

Cons. Stato n. 1484/2011

La cessazione del patrocinio obbligatorio ad opera dell'Avvocatura dello Stato di Poste Italiane S.p.a., succeduta nei rapporti già facenti capo al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni esplica effetto anche in ordine al luogo di notifica di ogni atto giudiziale e sentenza, che l'art. 11, comma 2, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 individua nell'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità che ha pronunziato la decisione.

Cons. Stato n. 4067/2010

Nel caso di Ente patrocinato dall'Avvocatura dello Stato non è richiesto, per lo "ius postulandi" dell'Avvocato dello Stato, il rilascio di apposito mandato.

Cons. Stato n. 1010/1996

La parte in possesso della prescritta abilitazione professionale ed iscritta all'albo degli avvocati e procuratori può assumere personalmente il patrocinio dinanzi all'ordine giurisdizionale se agisca o sia convenuta in giudizio in proprio, ma non anche se agisca o resista nel giudizio (anche amministrativo) quale soggetto investito del potere di rappresentanza legale od organica di altra persona fisica o giuridica ex art. 86, c.p.c.

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