(massima n. 2)
È inammissibile un ricorso avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti adottato da una Autorità statale (nella specie si trattava di un Istituto scolastico) che sia stato notificato direttamente presso la sede dell'Autorità stessa e non già presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; infatti, in mancanza di una norma che autorizzi la notificazione del ricorso in materia di accesso presso la sede dell'organo statale, il principio ricavabile dall'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933, sviluppo della regola fondamentale sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato di cui all'art. 1 del r. d. n. 1611/1933, al quale l'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. fa rinvio, non ammette eccezioni, neppure in materia di accesso, a nulla rilevando che in quest'ultima materia l'art. 23 del cod. proc. amm. ammette la difesa personale delle parti.