(massima n. 1)
Nel nuovo processo amministrativo, non costituisce eccezione all'obbligo del patrocinio, la possibilità (riconosciuta dall'art. 22, co. 3, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), di stare in giudizio senza il ministero del difensore, quando la parte o la persona che la rappresenta abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito; in questa ipotesi, infatti, non vi è esclusione di difesa tecnica venendo meno solo la necessità che la parte - che possiede la prescritta abilitazione e condizione professionale per difendere innanzi al giudice adito - debba necessariamente avvalersi di altro difensore.