(massima n. 1)
L'art. 23 del c.p.a. (intitolato "difesa personale delle parti", secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa...") č applicabile solo al giudizio di primo grado; invece, detta norma non č applicabile al giudizio d'appello, per il quale č viceversa inderogabilmente necessaria l'assistenza del difensore, atteso che l'art. 95 c.p.a. (intitolato "parti del giudizio di impugnazione") stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1" precedente.