(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 6, e 131, comma 2, c.p.a., nel processo di appello avente ad oggetto le operazioni elettorali di comuni, province e regioni č inammissibile la costituzione in giudizio avvenuta senza il patrocinio di avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che č ammessa la difesa personale delle parti nei processi in materia elettorale soltanto nel giudizio di primo grado.