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Articolo 134 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Diritto di regresso

Dispositivo dell'art. 134 Codice del consumo

1. (1)Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 134 Codice del consumo

La norma in esame, rubricata “Diritto di regresso”, nella sua precedente versione aveva ad oggetto il “carattere imperativo delle disposizioni”.
La disciplina è quasi invariata rispetto a quella dettata dal precedente art. 131, fatto salvo un inciso relativo ai beni e servizi digitali.
In particolare, il legislatore ha voluto introdurre una forma di tutela per il venditore appartenente ad una catena distributiva (c.d. venditore finale), ovvero quel professionista che non produce direttamente il bene per venderlo, ma che è preceduto da altri soggetti, quali un precedente venditore, un intermediario, un produttore.
Scopo di tale norma è, appunto, quello di tutelare il venditore finale dalle conseguenze di aver venduto al consumatore un bene difettoso, senza che gli si possa addossare alcuna responsabilità, in quanto il difetto riscontrato dall’acquirente dipende dalle azioni o dai comportamenti posti in essere dagli altri soggetti appartenenti alla catena distributiva.

Infatti, è sempre il venditore finale a dover rispondere in prima persona nei confronti del consumatore di eventuali difetti di conformità del bene acquistato, compresa adesso l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, essendo tenuto ad offrire al consumatore uno dei rimedi previsti dalla legge (ovvero la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto).
In conseguenza di ciò la norma attribuisce allo stesso venditore finale il diritto di rivalsa, essendo legittimato a chiedere al soggetto veramente responsabile del danno (produttore o distributore) di farsi carico delle spese e degli oneri che è stato costretto a sopportare.

Presupposti per l’esercizio dell’azione di regresso sono i seguenti:
a) che il consumatore abbia richiesto al venditore di rispondere del difetto di conformità del prodotto;
b) che la non conformità derivi da un difetto imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena distributiva.

In ogni caso, in giurisprudenza è stato precisato che l’esercizio del diritto di regresso del venditore finale nei confronti del produttore o degli altri soggetti della catena distributiva non può esser subordinato all’avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, allorchè quest’ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.

Né in senso contrario non si può tra l’altro argomentare dal disposto di cui all’art. 1299 del c.c., considerato che anche i relazione a tale norma la stessa giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c., nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.
In tale ipotesi, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.

Il secondo comma della norma, infine, fissa in un anno il limite temporale per l’esercizio dell’azione di regresso, decorrente da quando il bene è stato sostituito o riparato oppure si è risolto il contratto o è avvenuta la riduzione del prezzo.
Tale termine deve intendersi fissato a pena di decadenza dal relativo diritto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 134 Codice del consumo

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G. A. chiede
lunedģ 31/01/2022 - Sicilia
“buonasera, ho acquistato un telefono rigenerato iphone sul sito Swappie, il telefono è arrivato con la pellicola di protezione sul vetro che copriva sapientemente una lesione, che dopo 3 giorni si e' allargata. Ho ricevuto il telefono tramite corriere il 7 gennaio e ho segnalato il problema l'11 gennaio, dopo varie email e contestazioni accettano di fare la riparazione, ritirano il telefono con il corriere e solo oggi, dopo 2 settimane, mi viene scritto che il telefono è stato danneggiato per uso improprio e che non ho diritto ne alla sostituzione ne alla riparazione ne al rimborso. Mi viene offerto soltanto di rispedirlo indietro presso il mio domicilio oppure effettuare la sostituzione ma a mie spese. ci sono alcune email con foto allegate che ho inviato con date e dettagli disponibili nel caso ci fossero i presupposti per accedere alla garanzia. Grazie in anticipo per la gentile assistenza”
Consulenza legale i 04/02/2022
In primo luogo, individuiamo il quadro normativo.

Un telefono rigenerato rientra nei beni usati per i quali è comunque applicabile la disciplina del codice del consumo.
L’art. 132 di quest’ultimo prevede che “il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene” e che “il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.”.
Il successivo art. 134 del codice del consumo prevede altresì che “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo.”
Per quanto concerne i beni usati, l’unica limitazione prevista dal codice del consumo riguarda la durata della garanzia.
L’art. 134 prevede infatti che “nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.”.

Ciò posto, salta agli occhi che nelle condizioni generali di contratto (art. 6) sia stato fissato un termine di 72 ore per denunciare un prodotto errato o danneggiato.
Ciò è ribadito anche nell’art. 8 secondo cui: “qualora il Cliente ricevesse un prodotto non conforme alle specifiche, il Cliente dovrà informarci in merito entro tre (3) giorni dal ricevimento del prodotto.”.
Orbene, tale termine è in palese contrasto con quanto previsto dal sopra citato art. 132 del codice del consumo secondo cui il termine per denunciare un difetto di conformità è pari a due mesi.
Una tale clausola appare dunque rientrare in quelle vessatorie affette da nullità anche in caso di trattativa individuale, così come previsto dall’art. 34 del codice del consumo secondo cui: “Sono nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.

Fermo quanto precede, nella presente vicenda, l’aspetto relativo ai tre giorni per denunciare sarebbe comunque superato dato che il telefono è stato in ogni caso visionato ai fini della garanzia, come leggiamo in una delle mail (“Abbiamo ricevuto e preso in carico il dispositivo che ci ha spedito per usufruire della garanzia”).
Tuttavia, nella medesima mail inviata dalla società si legge altresì: “I nostri tecnici hanno ispezionato il telefono e purtroppo hanno rilevato danni allo schermo molto più estesi di quelli da lei precedentemente segnalati al nostro servizio clienti, come può verificare dalle immagine scattate dai tecnici durante le ispezioni in allegato. Noto inoltre che, a seguito della sua segnalazione riguardo i danni riportati dal dispositivo, ha atteso 5 ulteriori giorni prima di procedere all'invio. Per tali motivi, le devo quindi comunicare che sfortunatamente la nostra garanzia non può essere più considerata come valida.
A fronte di ciò, chi ha fornito lo smartphone l’unica garanzia che concederebbe è la seguente: “effettuare delle riparazioni a pagamento sul suo dispositivo, o, in alternativa, rinviarglielo senza alcun costo.

Orbene, tali soluzioni prospettate non sono conformi a quanto previsto dall’art. 130 del codice del consumo secondo cui: “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.

In merito all’onere della prova, la Cassazione con sentenza n.20811/2015 aveva evidenziato che: “che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento, ovvero, denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.”

Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, in conclusione, possiamo affermare quanto segue.
Il bene risulta essere coperto dalla garanzia di legge e la denuncia è stata assolutamente tempestiva.
Suggeriamo quindi, preliminarmente, di insistere nella richiesta di riparazione dello schermo senza alcun costo, considerata la copertura della garanzia.

A fronte di una persistente risposta negativa, l’unica strada percorribile rimane solo quella giudiziale dall’esito comunque non scontato visto che non si tratta di un difetto intrinseco al bene relativo alla “fabbricazione o realizzazione” del medesimo ma di un danneggiamento del monitor (che potrebbe essere dovuto anche a una caduta accidentale successiva alla consegna).

FABIOLA V. chiede
martedģ 23/06/2020 - Marche
“Ho acquistato un autovettura usata in data 04/09/2017.
Il 13/02/2019 da un controllo ho riscontrato che il contachilometri era stato taroccato per quasi 100.000 Km.
Il 14/03/2019 ho contestato il difetto di conformità dell'auto al venditore che non ha dato seguito alla mia contestazione.
Posso ancora agire in giudizio o il termine è prescritto come previsto dall'art. 132 del codice del consumo?
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 27/06/2020
In base all’art. 134 del codice del consumo “nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno”.
Non sappiamo se nella presente vicenda le parti abbiano limitato o meno la durata della responsabilità.
Tuttavia tale aspetto nella presente vicenda appare irrilevante in quanto, secondo quanto specificato nel quesito, vi è stata una alterazione del contachilometri da parte di chi ha venduto il bene avendo ridotto di ben centomila Km il numero di quelli effettivamente fatti dall’autovettura.
Sotto il profilo penale, un tale comportamento integra in astratto il reato di truffa ex art. 640 c.p. come è stato confermato anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.10339 del 2020. Tuttavia, avendo Lei riscontrato la circostanza del “taroccamento” il 13.02.2019 il termine di novanta giorni per presentare querela è ormai ampiamente prescritto.

Sul piano civile, però, è ancora possibile chiedere ed ottenere tutela.
Infatti, il termine di garanzia del codice del consumo (due anni per beni nuovi e, in caso di accordo delle parti, un anno) riguarda i difetti “non dolosamente occultati”.
Nella presente vicenda, invece, non è neanche corretto parlare di “difetto di conformità” in quanto vi è stata una vera e propria alterazione del bene venduto per occultare la reale situazione.
Detta in altri termini, secondo quanto ci viene riferito, vi è stato un vero e proprio dolo contrattuale (art. 1439 c.c.) e, pertanto, il termine per agire in giudizio per ottenere l’annullamento del contratto non è di due anni bensì di cinque anni come espressamente previsto dall’art. 1442 del codice civile.
Su tale aspetto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 1480 del 2 febbraio 2012, ha sancito il principio secondo cui: “E’ annullabile per dolo la vendita di un’autovettura il cui contachilometri sia stato manomesso e il venditore, benché a conoscenza della manomissione, non abbia informato l’acquirente potendo il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consistere tanto nell’ingannare la controparte con notizie false, con parole o con fatti (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo)”.

Alla luce di quanto precede, il termine per chiedere l’annullamento del contratto (e la restituzione dell’importo versato, oltre eventuali danni) va a scadere nel febbraio 2024 e cioè 5 anni da quando è stato scoperto il dolo (art. 1442 c.c.).
Ovviamente, nel momento in cui si dovesse intraprendere un'azione giudiziaria occorrerebbe fornire idonea prova della effettiva alterazione del contachilometri da parte di chi aveva venduto l'autovettura.