1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
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