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Articolo 60 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accordi di ristrutturazione agevolati

Dispositivo dell'art. 60 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

  1. a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
  2. b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 54(1).

Note

(1) La lettera b) del comma 1 è stata modificata dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 60 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina una particolare fattispecie di ADR, introdotta in sede di riforma del diritto della crisi d'impresa. Essa infatti prevede che l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia valido ed efficace anche se concluso con il 30% dei creditori, a patto che lo stesso accordo escluda la moratoria di pagamento dei creditori estranei ed il debitore rinunci a richiedere le misure protettive del patrimonio (automatic stay). Per essere omologato, l'accordo deve dunque assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti entro la scadenza originaria, senza che il debitore possa profittare della dilazione di cui all'art. 57 CCI.
In questi casi, il principale effetto e vantaggio dell'ADR è quello di rendere irrevocabili, in una successiva liquidazione giudiziale, gli atti e le operazioni concluse dal debitore in esecuzione dell'accordo omologato dal tribunale.

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