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Articolo 61 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Dispositivo dell'art. 61 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

  1. a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
  2. b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
  3. c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
  4. d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;
  5. e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo(2).

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione. Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento(2).

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti(2).

Note

(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 16, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 61, comma 2, lettere a) e d); (con l'art. 16, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 61, comma 3; (con l'art. 16, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 61, comma 5.

Spiegazione dell'art. 61 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma introduce un meccanismo di estensione degli effetti dell'ADR anche nei confronti dei creditori non aderenti, in deroga al principio consensualistico di cui all'art. 1372. Alle condizioni espressamente previste nella medesima disposizione, dunque, la legge consente al debitore di imporre le soluzioni individuate nell'accordo (come ad esempio dilazioni, rinegoziazioni, remissioni parziali del debito) anche ai creditori che non intendano aderirvi (in precedenza, una estensione risultava possibile solo all'interno delle classi che raggruppavano i creditori bancari).
A tal proposito, tuttavia, il legislatore si preoccupa da una parte di garantire a tutti i creditori la possibilità di partecipare alle trattative e di essere compiutamente informati delle soluzioni oggetto di negoziazione (anche perché i creditori non aderenti conservano in ogni caso il potere di opposizione all'omologazione dell'ADR), dall'altra di fissare alcuni limiti volti a prevenire possibili utilizzi abusivi dell'istituto.
Affinché il debitore possa godere dell'estensione, è essenziale che:
  1. tutti i creditori siano stati informati delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi;
  2. il piano sotteso all'accordo non abbia carattere liquidatorio, ciò indicando l'evidente favor legislativo verso soluzioni atte a garantire la continuità dell'impresa esercitata;
  3. i creditori debbano essere suddivisi per classi e, perché possa estendersi l'effetto ai creditori non aderenti di una medesima classe, all'interno della classe i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti. L'estensione non si verificherà, pertanto, nelle classi che non vedano raggiunta una tale soglia di adesioni.
  4. l'accordo concluso e la relativa domanda di omologazione siano notificati ai creditori non aderenti cui si voglia estendere l'accordo

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